Compiti dell’esperto qualificato in radioprotezione
L’esperto qualificato nell’esercizio dell’attività per conto del datore di lavoro deve effettuare, PRIMA e DURANTE la detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, i seguenti servizi:
PRIMA
- Le valutazioni di radioprotezione tramite relazione scritta che costituisce il documento di Valutazione dei Rischi specifici.
• Corredare, con relazione tecnica di radioprotezione e progettazione, la comunicazione dell’inizio della pratica con sorgenti di radiazioni ionizzanti agli Organismi di vigilanza.
• Formare i lavoratori sui rischi specifici delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.
DURANTE
- La prima verifica degli impianti nuovi o ristrutturati.
• L’esame e la verifica periodica dell’efficacia delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di radioprotezione.
• L’esame di modifiche rilevanti dal punto di vista protezionistico.
• L’aggiornamento del Registro di sorveglianza fisica.
• L’aggiornamento della scheda personale dosimetrica.
• La sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate.
• La valutazione delle dosi dei lavoratori esposti.
• Formare i nuovi lavoratori sui rischi specifici delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.
• Corredare, con relazione tecnica di radioprotezione, la comunicazione della cessazione della pratica con sorgenti di radiazioni ionizzanti, agli Organismi di vigilanza.
Valutazione dei Rischi
L’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti impone al datore di lavoro, secondo l’Art. 61 comma 2 del D.Lgs. n. 230/95, la Valutazione dei Rischi ad esse connessi. In particolare viene valutata la suscettibilità di assumere una dose da radiazione sia da parte dei lavoratori sia da parte dei gruppi di riferimento della popolazione così come vengono definiti dal D.Lgs. n. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni. Tale valutazione tiene conto:
1. dell’ubicazione e delle caratteristiche della sorgente di radiazione;
2. delle barriere protettive esistenti e di quelle eventualmente da porre in atto;
3. delle attività svolte e dalla posizione operativa del personale addetto.
In base alla Valutazione dei Rischi di cui all’Art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, l’esperto qualificato rilascia il benestare preventivo al progetto di installazione dell’impianto radiogeno di cui all’Art. 79 del D.Lgs. n. 230/95 e fornisce al datore di lavoro tutte le indicazioni di radioprotezione inerenti all’attività stessa di cui all’Art. 80 comma 1 lettere a),b),c) e d) del D.Lgs. n. 230/95 ed in particolare:
• l’individuazione e la classificazione delle zone ai fini della radioprotezione;
• la classificazione dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti;
• tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l’adozione al fine di assicurare la sorveglianza fisica;
• la valutazione delle dosi ricevute per tutti i lavoratori esposti e per i gruppi di riferimento;
• le norme di regolamento interno per contenere il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti.
Qualisan fornisce, alla propria clientela la nomina di esperti qualificati in radioprotezione al fine di soddisfare i requisiti sopra riportati.